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Usura, salvaguardia nulla se la mora supera la soglia

Post on 11 Novembre 2016
Usura, salvaguardia nulla se la mora supera la soglia

 Articolo del sole 24/ore (Consumatori assistiti dagli avv.ti Giuseppe Ursini e Domenico Terracino  per un contratto di mutuo con tasso di mora usuraio)  

Clausola a favore della banca non più valida se la penalità per il mancato pagamento della rata è eccessiva.
È scorretto sommare il tasso corrispettivo con quello di mora ma se soltanto quest’ultimo è superiore alla soglia d’usura, la banca deve restituire tutti gli interessi (sia quelli di mora sia quelli corrispettivi) anche in presenza di una clausola di salvaguardia che è da ritenersi quindi nulla. Sulla base di questo principio il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza numero 1610 del 30 settembre scorso, ha ridotto la somma che la banca può pretendere nella procedura esecutiva promossa nei confronti di due clienti. Ma andiamo con ordine. La vicenda Nel novembre 2007, due clienti stipulano con una banca un finanziamento fondiario a tasso fisso (7,54%) il quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, sia applicato un tasso di mora costituito dal tasso corrispettivo aumentato di 2 punti percentuali (e quindi complessivamente 9,54%). Nel 2014, i clienti smettono di pagare le rate e la banca procede con l’azione esecutiva ma i clienti (assistiti dagli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino) si oppongono sostenendo, tra l’altro, l’usurarietà del tasso di mora. la sentenza Il tribunale partenopeo (giudice dottor Ucci) ha ribadito che nel mutuo con ammortamento alla francese non c’è anatocismo e che non è corretto, come sostenuto dai clienti, sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio. Nel caso in questione, tuttavia, il tasso di mora (9,54%) era già di per sè superiore alla soglia d’usura (al momento della stipula del mutuo al 9,09%). In via preliminare, il Tribunale ha stabilito che la clausola contrattuale di salvaguardia (quella che prevede l’automatica riduzione entro soglia del tasso eventualmente pattuito in misura superiore, ndr) – in un caso come questo di usura originaria o contrattuale, diversamente da quanto sarebbe in caso di usura sopravvenuta (si veda scheda a fianco) – è da ritenersi nulla in quanto in contrasto con una norma imperativa, quale l’articolo 1815 comma 2 del Codice civile (sul punto si veda Cassazione 12965 del 2016, non richiamata però da questa sentenza, ndr). la rilevanza dei tassi di mora Ciò detto, il giudice ha aderito alla tesi per cui anche gli interessi di mora sono rilevanti ai fini dell’usura e che nell’ipotesi in cui soltanto questi (e non quelli corrispettivi) siano usurari, la banca non potrà pretendere dai clienti alcun interesse in quanto l’articolo 1.815, comma 2 del Codice civile («se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi») non consente di distinguere tra i due tipi di interessi. Nonostante la gratuità del mutuo, la banca ha potuto procedere esecutivamente per il recupero del capitale residuo non pagato per 64.637 euro. Il Tribunale ha compensato le spese legali mentre le spese della consulenza d’ufficio sono state poste a carico della banca. (SOLE 24 ORE 5.11.2016).