Collegamento negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di mutuo di scopo

Post on 12 Febbraio 2016

Collegamento negoziale tra il contrattodi compravendita ed il contratto di mutuo di scopo (Tribunale di Napoli sentenza num. 904/2016)

 

Nel contratto di mutuo/finanziamento  in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore” Occorre evidenziare,  al fine di configurare il collegamento negoziale, che nel caso in esame la richiesta del contratto di finanziamento veniva conclusa mediante la sottoscrizione  del contratto di finanziamneto all’interno del punto vendita della concessionaria lo stesso giorno dell’ordine di acquisto della vettura. Sull’ordine medesimo veniva espressamente riportato che il prezzo di € 12.250,00 è finanziato dalla ..... spa; è incontestato tra tutte le parti che il prezzo del finanziamento, €13.112,50 veniva direttamente erogato dalla ........ spa alla società venditrice dell’auto, in forza di una convenzione esistente tra i due, pur se non contenente un patto di esclusiva. La somma versata al venditore veniva richiesta insistentemente al compratore da parte dell'istituto finanziatore, malgrado la vettura non sia mai stata consegnata dal venditore. Da tali dati si desume senza dubbio che sussisteva un netto collegamento negoziale e causale tra il mutuo di scopo e la vendita del bene, di tal che l’invalidità del secondo si riverbera sul primo e la risoluzione del contratto di vendita del veicolo legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.     tribunaledinapolisentenznum.906/2016