RESPONSABILITA' EX ART 2051 C.C. DEL CUSTODE CAMPETTO SPORTIVO

Post on 08 Aprile 2016

IL TITOLARE DEL CAMPETTO SPORTIVO E' RESPONSABILE EX ART. 2051 C.C.

Veniva proposta domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., per le lesioni subite da un minore mentre giocava a calcetto e rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino e dalla sconnessione del pavimento che lo circondava. Presupposti essenziali al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.  sono: 1) dimostrare l'esistenza del rapporto di custodia; 2) il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.     tribunaledinapolisentenza9878-2013