
IL TITOLARE DEL CAMPETTO SPORTIVO E' RESPONSABILE EX ART. 2051 C.C.
Veniva proposta domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., per le lesioni subite da un minore mentre giocava a calcetto e rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino e dalla sconnessione del pavimento che lo circondava. Presupposti essenziali al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. sono: 1) dimostrare l'esistenza del rapporto di custodia; 2) il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. tribunaledinapolisentenza9878-2013