CONTRATTO DI MUTUO - TASSO DI MORA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA - USURA - NULLITA' DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI - SIA CORRISPETTIVI CHE MORATORI

Post on 05 Ottobre 2016

CONTRATTO DI MUTUO - TASSO DI MORA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA - USURA - NULLITA' DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI - SIA CORRISPETTIVI CHE MORATORI -  

Nel contratto di mutuo, nel calcolare il tasso di mora non bisogna commettere l'errore di sommare al tasso corrispettivo il tasso di mora, in quanto si andrebbe a computare due volteil tasso corrispettivo. La circostanza che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, può avere ingenerato la confusione e, quindi, la somma dei due tassi. Non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora; i due tassi si succedono non si sommano., Nel contratodi mutuo, il mancato pagamento di una rata fa decorrere gliinteressi di mora  i qualis is sostituiscono agli interessi corrispettivi.

Se nel contratto di mutuo il tasso di mora concorodato supera il tasso di soglia rilevato dalla Banca d'Italia, (dl. 394/00 si intendono usurari gliinteressi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", ed il contratto prevede la c.d. clausola di salvaguardia, bisogna distinguere fra il caso dell'usura originaria e quello dell'usura sopravvenuta. Intendnedo per usura "originaria" un tasso effettivo globale che, già al momento della conclusione del contratto, supera il tasso-soglia usura e, perususra "sopravvenuta2 un tasso effettivo globale che, al momento della conclusione del contrato, non supera il tasso-soglia ususra; tuttavia, per l'effetto di vicende sopravenute, a un certo punto del rapporto finisce conil superare il tasso-soglia usura vigente in un dato successivo trimestre.

Nel caso di usura originaria è dubbio che la clausola di salvaguardia possa reputarsi valida. In un ipotesi del genere, infati, è difficile sostenere che la clausola di salvaguardia sia valida perchè è lo stesso art. 1815, comma 2, c.c. a determinare quali siano le conseguenze del superamento del tasso - soglia usura, con l'azzeramento degliinteressi. Si tratta di una disposizione di rango imperativo, in quanto determina gli effeti civilistici di una norma (l'art. 644 c.p.) che configura come reatol'usura. Trattandosi di una disposizione penale, essa è per definizione di rango pubblicistico, in quanto non tutela solo gli interessi delle parti, ma anche interessi pubblici. Si tratta di evitare che la presenza del fenomeno dell'ususra distrugga l'economia reale. Stante la natura imperativa della norma, non è consentito derogare ad essa.

Deve, quindi, ritenersi nulla la clausola dle contratto di mutuo che stabilisca apertamente di derogare l'art. 1815, comma 2, c.c., ma anche la clausola di salvaguardia che, in presenza di contestuale superamento del TSU, non fa altro che determinare in modo diverso dalla legge gli effetti del superamento del tasso soglia usura prevedendo, in sostanza, la sostituzione del tasso di interesse ususrario con quello coincidente al tasso soglia. L'art. 1815, comma 2, c.c., in caso di sueramento del tasso soglia usura,prevede testualmente: " se sono convenuti interessi ususrari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".  La nulità della clausola relativa agli interessi moratori si estende anche agliintersi corrispettivi, comportando la trasformazione del mutuo (originariamente) feneratizio in mutuo gratuito.    tribunaledinapolinordsentnzanum.1610-2016. Avv. Domenico Terracino