
ILLEGITTIMA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DOPO LA DELIBERA CICR DEL 2000
La CDA di Napoli ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo post Delibera CICR 2000, sia perchè non è stata data la prova che la pattuizione risulti da contratto e sia perchè la stessa capitalizazione deve adeguarsi alla nuova disciplina dettata dal comma 2 art. 120 TUB.
La CDA di Napoli, inoltre, ha ribadito che l'approvazioen degli e. c..c. ha efficacia sanante dei soli aspetti formali e di calcolo, ma non si estende alle violazioni dei diritti del cliente. CDANAPOLISENTENZA4485-2016