DIVIETO DI ANATOCISMO

Post on 21 Gennaio 2016

IL TRIBUNALE DI NAPOLI CON LA SENTENZA NUM. 15788/2015 DEL 29.12.2015 ACCOGLIE LA DOMANDA DI UN CONSUMATORE SUL DIVIETO DI APPLICAZIONE  DEL C.D. ANATOCISMO - DELLA CMS E DEL  TASSO EXTRA SOGLIA SU DI UN C.C. DA PARTE DELLA BANCA

 

 Il Tribunale di Napoli con la recente sentenza num. 15788/2015 ha confermato quanto  disposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza (24418/2010), secondo cui qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., (il quale atterrebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Sulla CMS:  in tema di conto corrente bancario, la clausola determinativa degli nteressi convenzionali passivi, come quella della commissione di massimo scoperto, è nulla se non pattuita per iscritto e con richiamo ad elementi di determinazione del tasso certi ed univoci. Cosa ancor più importante è che deve essere ritenuta nulla la pretesa di pagamento della commissione di massimo scoperto ove il contratto che la prevede non ne enunci il contenuto e l'ammontare, di guisa che il cliente non sia in grado di calcolarla ex ante e neppure di ricostruirla ex post e si trovi da essa onerato quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto e si moltiplica ulteriormente per effetto di ulteriori oneri.    tribunale di napoli sentenza n. 15788-2015