Dal Fisco solo notifiche «doc»

Post on 13 Aprile 2015
by Super User

Sono a rischio le richieste di pagamento in caso di violazioni delle regole-base

Il Fisco perde i soldi se il postino sbaglia la notifica. La Cassazione annulla gli atti notificati dagli agenti postali che non rispettano le regole. Il mancato rispetto delle regole in tema di notifica degli atti a mezzo posta comporta l’annullamento delle pretese fiscali.

Per la Cassazione, chi notifica un atto impositivo deve dimostrare cosa c’è nella busta, deve cioè rivelare il contenuto della raccomandata, come richiede anche l’articolo 8 della legge 890/1982 (Cassazione, sentenza 2625/2015, depositata l’11 febbraio 2015). 

Il principio enunciato dalla Corte di cassazione in relazione a una cartella di pagamento è applicabile anche con riferimento alla notifica di altri atti impositivi, di accertamento, di liquidazione o richieste di pagamento. Per i supremi giudici «è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (da ultimo, Cassazione n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento)». In questo senso sono diverse le sentenze a favore dei contribuenti, ingiustamente disturbati da richieste di pagamento, in assenza di regolare o inesistente notifica degli atti precedenti. In particolare, sono a rischio le richieste di pagamento conseguenti a notifiche di atti fatte a mezzo posta nei casi di irreperibilità relativa del destinatario. Sbagliare la notifica fa perdere le somme al Fisco ed è a rischio la validità delle successive richieste di pagamento che potrebbero essere cancellate, anche se la pretesa fiscale è legittima.

Motivo: l’atto che ha preceduto la richiesta di pagamento non è stato notificato regolarmente. È così che la pensano anche i giudici della Commissione tributaria provinciale di Roma che, con la sentenza n. 4016/24/15, depositata il 23 febbraio 2015, hanno accolto il ricorso del contribuente. Il ricorso è stato accolto perché «l’avviso di rettifica e liquidazione prodromico è stato notificato in maniera irrituale, in violazione dell’articolo 140 del Codice di procedura civile, come richiamato dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, in quanto la notificazione è consistita nella mera affissione all’albo pretorio del Comune. In effetti è stata adempiuta la prima formalità concernente la predetta affissione all’albo, senza le ulteriori fasi formali del deposito dell’atto in busta chiusa nella casa comunale e dell’invio al destinatario della necessaria, seconda raccomandata con cui si deve dare notizia allo stesso dell’avvenuto deposito». In base a quanto stabilito nell’articolo 140 del Codice di procedura civile «se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento». Per le notifiche a mezzo posta, gli uffici, ostinatamente, anche se non è colpa loro, ma degli agenti postali, si difendono dicendo che hanno sempre fatto così, cioè senza rispettare le regole previste dall’articolo 140 del Codice di procedura civile o agli articoli 7 e 8 della legge 890/1982. Non è certo una valida giustificazione, anche perché negli ultimi mesi gli agenti postali, probabilmente perché richiamati al rispetto delle regole, stanno eseguendo le notifiche a regola d’arte. Infatti, da qualche mese a questa parte, nel notificare gli atti di accertamento emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, gli agenti postali rilasciano sia la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) sia la comunicazione di avvenuta notifica (Can), mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica, esempio, agenzia delle Entrate, ufficio di Milano;
l’indicazione della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato;
l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi.
È evidente che sono queste le regole da rispettare, e, se non sono rispettate, l’inevitabile conseguenza è l’annullamento delle richieste di pagamento del Fisco o degli altri enti impositori. Sbagliano perciò gli uffici che, in presenza di errori nelle notifiche, proseguono ostinatamente un inutile contenzioso fino alla Cassazione, con la certezza di non incassare nulla, perdere tanto tempo e magari subire la condanna a pagare le spese di giudizio. Non bisogna infine dimenticare quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, in base alla quale è nullo l’avviso di accertamento che «non è mai entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente».
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Salvina Morina
Tonino Morina